[m] a r k s t u d i o
SUPERBONUS 110% è legge!
Aggiornamento: 5 mag 2021
Approvato dal Senato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Diventeranno presto operative le detrazioni fiscali potenziate, con aliquota del 110%, per chi realizza un cappotto termico, sostituisce gli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e pompe di calore, installa pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche e riduce il rischio sismico degli edifici.
Le norme in arrivo saranno:
il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le regole sullo sconto in fattura e la cessione di credito, che deve essere approvato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge;
il decreto sui tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi, su cui i professionisti dovranno basarsi per il rilascio delle asseverazioni;
il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) con le modalità di trasmissione delle asseverazioni all'Enea, da approvare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.
Nonostante l'insistenza di associazioni e imprese, resta fissato al 31 Dicembre 2021 il limite dell'agevolazione, fatti salvi gli immobili residenziali pubblici in proprietà o in gestione alle Regioni attraverso Iacp e Aziende Casa, che hanno 6 mesi di tempo in più.
Vediamo di seguito quali sono state le ultime modifiche contenute nel testo dell'art. 119 D. L. 34/2020 approvato dalla Camera dei deputati.

ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO SOGGETTIVO
Aumentano i beneficiari stabiliti dal comma 9 dell'articolo 119, in cui sono stati aggiunti i punti d-bis) ed e), che introducono gli interventi realizzati:
dagli enti del Terzo settore;
dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi.

NUMERO MASSIMO DI UNITA' IMMOBILIARI PER ECOBONUS (comma10)
I contribuenti persone fisiche potranno utilizzare l'agevolazione per interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
GLI IMMOBILI ESCLUSI (comma15-bis)
Il Superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
A 1 = abitazioni di tipo signorile;
A 8 = abitazioni in ville;
A 9 = castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
ABBASSAMENTO DEI LIMITI DI SPESA PER ECOBONUS (comma 1 lettere a) - b))
Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate i limiti di spesa sono i seguenti:
50.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
40.000 € per ogni unità immobiliare negli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
30.000 € per ogni unità immobiliare negli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti i limiti di spesa invece sono:
20.000 € per ogni unità immobiliare negli edifici composti da massimo 8 unità immobiliari;
15.000 € per ogni unità immobiliare negli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
AMPLIAMENTO DEGLI INTERVENTI ECOBONUS AMMISSIBILI (comma 1-3)
Nel rispetto dei requisiti minimi (miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o il conseguimento della classe energetica più alta) sono ammessi all'agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione.
L'agevolazione per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti su edifici unifamiliari è riconosciuta anche:
agli impianti a condensazione, con efficienza pari almeno alla classe A, anche abbinati a collettori solari;
esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle;
nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Per gli edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o in caso in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali vietino gli interventi trainanti, la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, fermi restando i requisiti tecnici minimi del miglioramento di almeno 2 classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta.

AMPLIAMENTO DEGLI INTERVENTI SISMABONUS AMMISSIBILI (comma 4-bis)
La detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che si esegua congiuntamente ad uno degli interventi nell'ambito dell'adeguamento sismico.

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