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SUPERBONUS 110%, le ultime novità sulle detrazioni per la ristrutturazione

Aggiornamento: 5 mag 2021

L’attuale formulazione del decreto rilancio considera una finestra temporale per l’ecobonus 110% dal 1º luglio al 31 dicembre 2021. Ma l’emendamento vuole ampliare il periodo di applicazione del bonus 110 anche ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

EFFICIENZA ENERGETICA: NON SOLO BENEFICI DIRETTI PER IL CONSUMATORE

Il potenziale di efficientamento esistente rende la riqualificazione energetica degli edifici una assoluta priorità sia per diminuire l’impatto ambientale del semplice abitare, sia per ridurre significativamente la bolletta energetica delle famiglie. Ma su quali leve è possibile agire? Le opzioni tecnologiche in grado di rendere più efficiente un edificio dal punto di vista energetico possono essere divise in quattro categorie:

  1. tecnologie per l’isolamento termico dell’involucro edilizio;

  2. impianti per la produzione di energia (sia termica che elettrica);

  3. dispositivi più efficienti;

  4. tecnologie per il monitoraggio dei consumi e l’automazione del funzionamento dei dispositivi.

Intervenire sul miglioramento delle performance energetiche di un edificio comporta tutta una serie di benefici che vanno ben al di là della sola riduzione delle bollette energetiche.


SUPER SISMA BONUS: DETRAZIONI AL 110%

L’Italia è un territorio notoriamente fragile dal punto di vista delle calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane). La sismicità italiana è dovuta alla sua posizione geografica che la vede al margine tra la placca africana e quella europea. Il “sisma bonus” introdotto col decreto legge n. 63/2013, incentiva i lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolando l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. Il Decreto “Rilancio”(legge 19 maggio 2020, n. 34) innalza le detrazioni fiscali inizialmente previste (50/85 percento) portandole al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Può beneficiare del super sismabonus qualsiasi intervento di ristrutturazione volto a migliorare la prestazione sismica ovvero a ridurre il rischio sismico dell’edificio, a patto che non si trovi in zona sismica 4.

La detrazione del 110% si applica a una spesa complessiva non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle per la classificazione e verifica sismica degli immobili.


REQUISITI ED INTERVENTI AMMESSI

In materia di riqualificazione energetica, questi gli interventi agevolabili tali da consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, vale a dire il “cappotto termico” (spesa massima agevolabile: 60 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);

  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);

  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30 mila euro).

Questi interventi sono gli interventi cosiddetti “trainanti”, cioè uno solo di questi basta basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi:

  • il montaggio di pannelli solari;

  • il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;

  • gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;

  • la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

Per quanto riguarda il sismabonus, la detrazione è elevata al 110%,purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per quest’ultima prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lettera f-bis) spetta nella misura del 90%, anziché del 19.


CHE COSA SIGNIFICA AVERE UNA DETRAZIONE DEL 110%?

Le detrazioni fiscali per ecobonus e sismabonus sono regolate dall’articolo 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in vigore dal 2012 e di anno in anno aggiornato con percentuali di sgravi fiscali più o meno elevate (originariamente, ad esempio, l’importo detraibile era equivalente al 36% della spesa sostenuta; ora è possibile godere del superbonus del 110% sugli interventi sopracitati).

In pratica le famiglie e i condomini potrebbero cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori. Saranno loro, infatti, ad anticipare le somme necessarie per effettuare i lavori e saranno poi loro a incassare il credito di imposta dal fisco, con la possibilità anche di cederlo ulteriormente in passaggi successivi e senza limiti.

A stabilire i beneficiari della super detrazione è il comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio:

  • i condomini;

  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività dì impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

I lavori sugli edifici unifamiliari rientrano nel bonus solo se adibiti a prima casa. Per quanto riguarda le seconde case, i lavori si possono fare gratis solo se fanno parte di un condominio.

Visti gli alti limiti di spesa, e l’eccezione fatta per le seconde case, è chiaro che l’agevolazione è stata pensata particolarmente per i condomini.

Offriamo supporto completo e gli strumenti che permettono ai diversi “attori” presenti in un condominio – amministratore, consiglieri, singolo condomino, l’intera Assemblea Condominiale, le ditte esterne che eseguono i lavori – di superare le maggiori criticità, consentendo di “decidere” per RIDURRE GLI SPRECHI ENERGETICI e CONCRETIZZARE IL POTENZIALE DI EFFICIENTAMENTO TECNICO-ENERGETICO esistente, con BENEFICI PER LE FAMIGLIE E L’AMBIENTE.

 

Le grafiche sono state realizzate utilizzando le risorse di Freepik.com

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